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Edifici in rovina? Responsabilità del proprietario

Capita molto spesso che il nostro vicino ha abbandonato la casa al degrado o che percorrendo la strada ci accorgiamo di edifici in rovina che potrebbero recare nocumento a qualcuno. A tal proposito bisogna ricordare che l’art. 2053 c.c. statuisce che “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. La responsabilità del proprietario per danni cagionati a terzi dalla rovina dell’edificio sussiste, ai sensi dell’art. 2053 c.c., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, e può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Pertanto la responsabilità per danno cagionato da rovina di edificio è una responsabilità per colpa presunta.

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